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D.M. 20/10/1998

MINISTERO DELL'AMBIENTE Decreto 20 ottobre 1998.

Requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio di serbatoi interrati.

Il Ministro dell'Ambiente di concerto con Il Ministro dell'Interno e Il Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato

-Visto il decreto del Ministro dell'interno 31 luglio 1934 e successive modificazioni in merito all'approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di oli minerali e per il trasporto degli stessi;

- Vista la legge 2 marzo 1969 n. 121, in merito all'impiego di contenitori fissi e mobili non metallici per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego ed il trasporto degli oli minerali e loro derivati;

-Vista la legge 8 luglio 1986 n. 349, ed in particolare, ai sensi dell'art. 1, il compito del Ministero dell'ambiente di assicurare in un quadro organico la promozione, la conservazione ed il recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività ed alla qualità della vita, nonchè la difesa delle risorse naturali dall'inquinamento;

-Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988 n. 175, sui rischi di incidenti rilevanti ed in particolare, ai sensi dell'art. 3;

-Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 236, di attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987 n. 183;

- Visto il decreto del Ministero dell'interno del 13 ottobre 1994 pubblicato nel supplemento ordinano n. 142 alla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 12 novembre 1994;

-Ritenuta necessaria ed urgente l'azione di prevenzione di incidenti originati da serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di sostanze e preparati liquidi per usi commerciali o ai fini della produzione industriale, a salvaguardia e prevenzione dell'inquinamento delsuolo e delle acque superficiali e sotterranee che potrebbe essere causato dal rilascio delle sostanze e preparati contenuti nei citati serbatoi;

-Visto il decreto legislativo del 27 gennaio 1992 n. 132, in merito alle sostanze o preparati pericolosi per l'ambiente; Sentita la conferenza di servizi di cui alla legge del 19 maggio 1997 n. 137, art. 1, comma 7, in data 25 luglio 1997;

- Sentito il comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982 n. 577, nella seduta del 14 ottobre 1997;

-Espletata la procedura di informazione di cui alla legge 21 giugno 1986 n. 317, di attuazione della direttiva n. 83/189/CEE;

- Tenuto conto delle osservazioni effettuate dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 8, paragrafo 2, della direttiva n. 83/189/CEE.

Decreta: Disposizioni generali

Art. 1 - Principi generali

1. Le disposizioni del presente provvedimento stabiliscono i requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio di serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di sostanze o preparati liquidi per usi commerciali e/o ai fini della produzione industriale, a salvaguardia e prevenzione dell'inquinamento del suolo e delle acque superficiali e sotterranee che potrebbe essere causato dal rilascio delle sostanze o preparati contenuti, nei citati serbatoi.

2. Sono fatte salve tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio.

Art. 2 - Definizioni Ai sensi delle disposizioni del presente decreto si inten dono per:

a) serbatoio interrato: contenitore di stoccaggio situato sotto il piano campagna di cui non sia direttamente e visivamente ispezionabile la superficie esterna;

b) sostanza: ogni sostanza appartenente ai gruppi e alle famiglie di sostanze liquide in condizioni standard riportati negli elenchi in allegato al decreto legislativo n. 132 del 27 gennaio 1992, e relativi preparati liquidi;

c) perdita di sostanza: qualsiasi evento di spillamento, trafilamento, emissione, sversamento, traboccamento o percolamento che si verifica, per qualsiasi causa, dal contenitore primario del serbatoio. D.M. 20/10/1988 – Requisiti tecnici per la costruzione, l’installazione, l’esercizio di serbatoi interrati.

Art. 3 - Campo di applicazione

1. I principi generali di cui all'art. 1, comma 1, e le disposizioni del presente decreto si applicano ai serbatoi interrati, aventi capacità uguale o maggiore di un metro cubo, contenenti le sostanze e i preparati liquidi appartenenti alle categorie e gruppi di sostanze di cui alla lettera b) dell'art. 2, con esclusione di quelli del comma 2 del presente articolo.

2. Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto i serbatoi interrati utilizzati;

a) nelle zone militari, se altrimenti regolati;

b) per l'alimentazione degli impianti di produzione di calore, se con volume totale non superiore a 15 metri cubi;

c) per stoccaggio di gas di petrolio liquefatto;

d) per stoccaggio di carburanti per aviazione su aree demaniali in sedimi aeroportuali;

e) per stoccaggio di prodotti liquidi, in serbatoi esistenti e completamente rivestiti in camicia di cemento armato o malte cementizie, di capacità superiore a 100 m(elevato a)3 , purchè sia garantita nel tempo la tenuta dei serbatoi stessi.

Art. 4 - Funzioni di indirizzo

1. Il Ministero dell'ambiente, in conformità ai pareri della conferenza di servizi di cui all'art. 1 della legge n. 137/1997:

a) svolge funzioni di indirizzo, di promozione e di coordinamento delle attività connesse con l'applicazione del presente decreto;

b) elabora e propone le linee guida relative all'applicazione delle tecnologie di contenimento e rilevamento dei rilasci dei serbatoi interrati. 2. L'ANPA, avvalendosi delle ARPA o di altro organismo individuato transitoriamente dalla regione competente per territorio, ove l'ARPA non fosse ancora costituita, realizza e gestisce un sistema informativo nazionale che raccoglie i dati del censimento e della registrazione dei serbatoi interrati e delle sostanze o preparati in essi contenute, anche al fine di tenere informate le autorità competenti nello svolgimento dei controlli e delle ispezioni di propria competenza.

Art. 5 -Autorità competenti e procedure autorizzative

1. Per il rilascio delle concessioni ed autorizzazioni, relative ai depositi di oli minerali, ove siano presenti anche serbatoi interrati, le competenze sono dei prefetti, e le procedure quelle di cui alla legge 7 maggio 1965 n. 460, e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di cui alla legge 8 febbraio 1984,n. 367, e successivi provvedimenti, e le procedure quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994 n. 420.

2. Per il rilascio delle concessioni e autorizzazioni per impianti di distribuzione di carburanti sulla viabilità ordinaria e sulla rete autostradale, ove siano installati serbatoi interrati, oltre che alle norme di cui al comma 1, per quanto applicabili, con riferimento alla legge 18 dicembre 1970 n. 1034, e relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971 n. 1269, le competenze sono, rispettivamente, della regione e delle amministrazioni centrali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 e successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1989. Per l'esercizio di impianti di distribuzione carburanti ad uso privato, destinati al prelevamento del carburante occorrente agli automezzi delle imprese, restano salve le competenze previste dalla legge 27 maggio 1993 n. 162.

3. Per il rilascio delle autorizzazioni relative agli altri serbatoi interrati conformi al presente decreto, esclusi quelli dei comma 1 e 2, il nullaosta all'esercizio e la licenza di agibilità sono rilasciati, ai sensi del regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265, e successivi provvedimenti del sindaco del comune interessato su parere delle ARPA o di altro organismo individuato transitoriamente dalla regione competente per territorio, ove l'ARPA non fosse ancora costituita, e dei vigili del fuoco, se di pertinenza.

4. La procedura di rilascio di nullaosta o licenza prevista per i serbatoi interrati di cui al comma 3, è fissata dall'art. 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241, come modificato dal comma 10 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1993 n. 537, con esclusione degli impianti e dei depositi soggetti a controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Disposizioni per nuovi serbatoi interrati.

Art. 6 -Installazione ed uso di nuovi serbatoi interrati

1. Dopo l'entrata in vigore del presente decreto, il soggetto che intende installare un nuovo serbatoio interrato o un impianto comprendente nuovi serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di sostanze di cui all'art. 3, comma 1, per usi commerciali e/o ai fini della produzione industriale trasmette all'amministrazione competente i moduli di registrazione di cui all'allegato B del presente decreto.

2. Per i serbatoi interrati installati in impianti soggetti ad obblighi di notifica o di dichiarazione di cui agli articoli 4 o 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988 n. 175, e successive modificazioni ed inte- D.M. 20/10/1988 – Requisiti tecnici per la costruzione, l’installazione, l’esercizio di serbatoi interrati. grazioni, il contenuto della domanda di installazione di nuovi serbatoi interrati, di cui al comma 1, deve essere riportato nel relativo rapporto di sicurezza o nella dichiarazione.

3. Le autorità competenti di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 5, provvederanno per i nuovi serbatoi a fornire direttamente all'ARPA competente per territorio o altro organismo individuato transitoriamente dalla regione, ove l'ARPA non fosse ancora costituita, i moduli di registrazione riportati nell'allegato B del presente decreto.

Art. 7 -Requisiti di progettazione, costruzione ed installazione di nuovi serbatoi

1. I nuovi serbatoi interrati debbono essere progettati, costruiti ed installati, nel rispetto delle norme vigenti, in modo tale da assicurare comunque:

a) il mantenimento dell'integrità strutturale durante l'esercizio;

b) il contenimento e il rilevamento delle perdite;

c) la possibilità di eseguire i controlli previsti.

2. I nuovi serbatoi interrati devono essere:

a) a doppia parete e con sistema di monitoraggio in continuo dell'intercapedine. Le pareti dei serbatoi possono essere: entrambe metalliche, con la parete esterna rivestita di materiale anticorrosione; la parete interna metallica e la parete esterna in altro materiale non metallico, purchè idoneo a garantire la tenuta dell'intercapedine tra le pareti; entrambe le pareti in materiali non metallici, resistenti a sollecitazioni meccaniche ed alle corrosioni; parete interna in materiale non metallico ed esterna in metallo, rivestita in materiale anticorrosione:

b) a parete singola metallica o in materiale plastico all'interno di una cassa di contenimento in calcestruzzo, rivestita internamente con materiale impermeabile e con monitoraggio in continuo delle perdite. La cassa di contenimento può contenere uno o più serbatoi senza setti di separazione tra gli stessi.

3. I serbatoi legalmente fabbricati o commercializzati negli altri Stati membri dell'Unione e/o originari degli Stati firmatari dell'Accordo sullo spazio economico europeo (Accordo SEE), sulla base di norme armonizzate o di norme o di regole tecniche internazionali riconosciute equivalenti, possono essere commercializzati in Italia per essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal presente decreto.

4. Le tubazioni di connessione con detti nuovi serbatoi possono essere di materiale non metallico.

5. Per la prevenzione ed il contenimento delle perdite, i nuovi serbatoi dovranno essere dotati di:

a) un dispositivo di sovrappieno del liquido che eviti la fuoriuscita del prodotto in caso di eccessivo riempimento per errata operazione di scarico;

b) una incamiciatura o sistema equivalente per le tubazioni interrate funzionanti in pressione, al fine di garantire il recupero di eventuali perdite.

6. Con riferimento al monitoraggio in continuo, di cui al precedente comma 2, è ammessa la centralizzazione dei sistemi, purchè sia consentito il controllo dei singoli serbatoi. Nel caso di serbatoio compartimentato ai sensi del successivo comma 7, lettera a), è ammesso il controllo dell'intercapedine mediante unico sensore ove questo sia idoneo alla segnalazione di ognuna delle sostanze detenute.

 

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